Pervengono allo scrivente sindacato numerose segnalazioni in merito all’attribuzione d’ufficio da parte dei
DS dell’incarico di COORDINATORE DI CLASSE, senza previa consultazione ed accettazione del docente
interessato.
Le norme di riferimento:
• L’art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994 (testo unico sulla scuola) prevede che: “Le funzioni di segretario del
consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside (oggi Dirigente Scolastico, DS) a uno dei docenti
membro del consiglio stesso”.
• L’art. 25 c. 5 del D.Lgs. 165/2001 (testo unico sul lavoro pubblico) prevede che: “Nello svolgimento delle
proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente Scolastico può avvalersi di docenti da lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.
• L’art. 25 c. 2 del D.Lgs 165/01 prevede, inoltre, che il DS, nei propri doveri d’ufficio, “organizzi l’attività
scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, nel rispetto delle competenze degli OO.CC. scolastici”. È
in questo contesto che le suddette figure (coordinatore/segretario/presidente del consiglio di classe) sono
designate dal Dirigente Scolastico. Molto spesso queste figure vengono (erroneamente) equiparate, mentre
in realtà rispondono ad esigenze diverse e dal punto di vista normativo hanno delle differenze sostanziali.
È in questo contesto che le suddette figure (coordinatore/segretario/presidente del consiglio di classe) sono
designate dal Dirigente Scolastico. Molto spesso queste figure vengono ERRONEAMENTE equiparate, mentre
in realtà rispondono ad esigenze diverse e dal punto di vista normativo hanno delle differenze sostanziali.
ASA – Associazione Sindacale Autonoma-
P.E.C.: asascuola@pec.it – Email: segreteria@asascuola.it –
WP 328 6214117
Si sottolinea che la figura di COORDINATORE DI CLASSE (o di interclasse alla scuola primaria e intersezione
alla scuola dell’infanzia) essendo un incarico per una figura NON PREVISTA DAL CCNL, si configura come un
incarico AGGIUNTIVO e come tale non solo deve essere DEBITAMENTE REMUNERATO con i fondi del FMOF
(in questo è importantissima la contrattazione integrativa d’istituto per stabilire la somma idonea), ma è un
incarico VOLONTARIO, che ha dunque bisogno per essere attribuito a seguito di un’esplicita disponibilità da
parte del docente.
Chiunque fosse destinatario di individuazione unilaterale da parte DS, può tranquillamente RIFIUTARE LA
PROPOSTA, senza che serva alcuna motivazione. Al pari, anche durante l’anno scolastico, chiunque
ritenesse di non voler più ricoprire tale ruolo, PUO’ RASSEGNARE LE PROPRIE DIMISSIONI, senza incorrere
ad alcuna sanzione.
Vista la gravosità dell’incarico sia per l’aggiuntivo carico di lavoro sia per le responsabilità allo stesso
connesse, le mansioni delegate al coordinatore di classe devono essere ESPLICITATE dal DS.
Non esistendo indicazioni puntuali in merito all’interno della normativa vigente, si può dire che, in genere il
coordinatore del CdC:
• si occupa della stesura del piano didattico della classe;
• tiene regolarmente informato il DS e i colleghi sul profitto e sul comportamento, tramite frequenti contatti
con gli altri docenti del consiglio, e li informa sui fatti più significativi della classe facendo presente eventuali
problemi emersi;
• è il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;
• tiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori e
mantiene, in particolare, la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà;
• controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare
frequenza ed inadeguato rendimento;
• presiede le sedute del CdC, in assenza del DS. (infatti la figura del “coordinatore” del consiglio di classe può
coincidere con quella del presidente, ma non con quella del segretario verbalizzante. Il verbale deve sempre
essere firmato da due figure: dal segretario stesso e dal DS o da chi lo sostituisce in sua assenza.)
A differenza del Coordinatore di classe, non si può rifiutare né l’incarico di segretario del consiglio di classe,
né di presidente del consiglio di classe che, in assenza del DS, viene appositamente designato dal DS tra i
docenti che ne fanno parte. Il docente che presiede il consiglio di classe (o interclasse / intersezione) in
sostituzione del DS, non può essere lo stesso docente indicato come segretario verbalizzante. Il verbale,
infatti, per essere valido deve essere firmato da entrambi.
A differenza dunque dell’incarico di Coordinatore di classe, non si può rifiutare né l’incarico di segretario del
consiglio di classe o di presidente del consiglio di classe, per il quale non è previsto alcun obbligo di
retribuzione.
da Admin